Fondo di solidarietà solo per il coniuge debole

Al fondo di solidarietà, previsto dalla Legge di stabilità 2016, ancora in fase di sperimentazione, ha diritto di rivolgersi il coniuge cui è stato riconosciuto l’assegno di mantenimento ex art 156 c.c., non versato per inadempienza dal coniuge obbligato. Si chiarisce che per accedere al beneficio, il provvedimento di separazione deve aver previsto un assegno di mantenimento in favore del coniuge. Ove invece avesse soltanto previsto un contributo al mantenimento in favore dei figli il coniuge in stato di bisogno non può ricorrere a tale istituto, previsto esclusivamente per il sostegno del coniuge debole e non per i figli minori.

Tale principio è stato espresso nel decreto del 13 aprile 2017 del Tribunale di Milano secondo cui in caso di omessa corresponsione del contributo al mantenimento in favore dei figli, il coniuge debole non può usufruire del beneficio offerto dal Fondo di Solidarietà.

Per gli anni 2016 e 2017, periodo di sperimentazione di tale progetto, sono stati stanziati rispettivamente € 250.000 e € 500.000,00 per ciascun anno.

Le condizioni per accedere al Fondo di Solidarietà sono le seguenti:

  • Il richiedente deve essere coniuge separato in stato di bisogno convivente con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap gravi e deve dimostrare di versare in condizioni di difficoltà tali da non poter far fronte al suo mantenimento e a quello dei figli;
  • Il richiedente deve essere beneficiario dell’assegno di mantenimento in suo favore ex art. 156 c.c. e non deve aver ricevuto la corresponsione dell’assegno da parte del coniuge obbligato per inadempienza dello stesso;
  • Il valore dell’ISEE deve essere inferiore o pari ad € 3.000,00;
  • Il richiedente deve comunicare l’indirizzo di posta certificata o ordinaria per ricevere aggiornamenti sull’istanza presentata;
  • L’istante deve versare in stato di disoccupazione, dimostrare di non aver declinato opportunità lavorative negli ultimi due anni, o svolgere un’attività precaria e insufficiente a garantirgli il mantenimento proprio e della prole.

L’accesso al Fondo è negato se non è stato previamente riconosciuto l’assegno ex art. 156 c.c. solo ed esclusivamente per sé. Ove il coniuge obbligato non adempia al contributo al mantenimento in favore dei figli conviventi con il coniuge bisognoso, il Fondo non viene in soccorso del genitore. La natura del credito reclamato, infatti, è fondamentale per vedersi accogliere o respingere l’istanza in quanto il Fondo di Solidarietà è un istituto creato esclusivamente per il coniuge bisognoso e non per i minori.

Le istanze potranno essere presentate presso i seguenti Tribunali: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Taranto, Torino, Trento, Trieste, Venezia.

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