Riprende la riscossione delle cartelle Equitalia

Stanno riprendendo in questi giorni le normali attività di riscossione da parte di Equitalia, rimaste sospese fino allo scorso 15 giugno a causa delle norme applicative della sanatoria. Si tratta della finestra agevolativa sul pagamento di cartelle arretrate senza interessi prevista dalla legge di Stabilità 2014, che si è conclusa lo scorso 31 maggio. L’agente della riscossione sta inviando ai contribuenti avvisi con un riepilogo del debito, le indicazioni per il pagamento e sugli strumenti per evitare di incorrere in procedure esecutive.

Sono aperti fino al 31 luglio i termini per riattivare la rateizzazione delle cartelle Equitalia per i contribuenti che avevano perso il beneficio per morosità. I contribuenti che ne faranno richiesta in tempo utile potranno avere un piano di dilazione fino a un massimo di 72 rate.
La rateazione è comunque il principale strumento sempre a disposizione del contribuente per agevolare i pagamenti. Se il debito è inferiore ai 50mila euro, basta una semplice richiesta, senza necessità di documentazione aggiuntiva. Sono possibili diverse tipologie di operazione: una rateizzazione fino a dieci anni, in presenza di particolari condizioni, prorogare una rateizzazione già in corso oppure chiederne una successiva in caso di nuove cartelle.
I contribuenti che vantano crediti con la pubblica amministrazione, possono utilizzarli in compensazione delle cartelle esattoriali.
Nel caso in cui il contribuente non ritenga di dover pagare le somme richieste dagli enti creditori, può chiedere la sospensione della riscossione direttamente a Equitalia, che poi provvederà a inviare le relative segnalazioni all’ente creditore.

Per i contribuenti che non pagano, sono previste le procedure cautelari (fermo e ipoteca) ed esecutive (pignoramento). Prima di avviarle, Equitalia avvisa il contribuente con apposite comunicazioni. Anche in caso di pignoramento, la legge prevede una serie di tutele per il contribuente: non si può pignorare la prima casa, la quota pignorabile di stipendio o pensione va da un decimo a un quinto, non può essere disposto il fermo del veicolo che serve ad effettuare il proprio lavoro, non si possono effettuare ipoteche per debiti inferiori ai 20mila euro, non si possono pignorare immobili per debiti inferiori ai 120mila euro. In caso di pignoramento del conto corrente, non si può toccare la quota relativa a stipendio o pensione. In realtà, esiste anche una disposizione interna del 2013 in base alla quale Equitalia non procede sul conto corrente sul quale viene versato lo stipendio se l’assegno è inferiore ai 5mila euro al mese.

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