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DIRITTO CONDOMINIALE

In materia di Diritto Condominiale lo studio si occupa della consulenza ed assistenza nei procedimenti relativi ai seguenti casi:

  • impugnazione giudiziale di delibere assembleari viziate da nullità e da annullabilità, secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione secondo il quale “le delibere condominiali, analogamente a quelle societarie, sono nulle soltanto se hanno un oggetto impossibile o illecito, ovvero che non rientra nella competenza dell’assemblea, o se incidono sui diritti individuali inviolabili per Legge. Sono invece annullabili, nei termini previsti dall’art. 1137 c.c., le altre delibere condominiali, tra cui quelle che non rispettano le norme che disciplinano il procedimento, come ad esempio per la convocazione dei partecipanti, o che richiedono qualificate maggioranze per formare la volontà dell’organo collegiale, in relazione all’oggetto della delibera da approvare, etc.”;
  • tutela giudiziale e stragiudiziale della proprietà condominiale e della proprietà individuale, sia nei confronti dei singoli partecipanti al condominio che nei confronti di terzi, tramite il ricorso alle azioni petitorie e possessorie (di reintegrazione, di manutenzione, di denunzia di nuova opera e di danno temuto) e alle azioni cautelari e risarcitorie contro le immissioni di fumo, calore e rumori oltre la normale tollerabilità;
  • fattispecie relative agli istituti dell’ innovazione, del diritto di sopraelevazione, del dissenso rispetto alle liti;
  • verifica della regolarità della costituzione dell’assemblea condominiale e della validità del quorum deliberativo per la ripartizione delle spese;
  • assistenza legale in sede di assemblee condominiali;

 

In siffatta materia, inoltre, ha assunto notevole importanza la sentenza delle SS. UU. della Corte di Cassazione n° 9148 dell’8 aprile 2008 la quale ha stabilito che la responsabilità dei singoli condomini per le obbligazioni assunte dal “condominio” verso i terzi non ha più natura solidale, ma è da considerarsi parziaria in proporzione alle quote di partecipazione di ognuno. Tale decisione ha il merito di evitare ai condomini adempienti di subire dal terzo creditore l’esecuzione forzata a causa dell’inadempimento del condomino moroso.