Successione

Successione legittima

 

La successione legittima interviene allorché una persona muore senza lasciare testamento. Quindi in mancanza di disposizioni del testatore l’eredità si trasmette agli aventi diritto per legge.

In questa sede si esaminerà l’ipotesi in cui manchi il testamento e quindi l’eredità si trasmetta secondo quanto stabilito dagli artt. 565 e ss. c.c. (successione legittima).

Se succedono coniuge e figlio/figli

Si verifica abbastanza frequentemente che il de cuius lasci coniuge e prole. In questo caso, in mancanza di testamento (successione legittima), l’eredità spetta normalmente al coniuge e ai figli del defunto. In presenza del coniuge e di un solo figlio, l’eredità viene divisa a metà tra loro. Se invece i figli sono due o più, a questi spettano complessivamente i due terzi del patrimonio ereditario, da dividere tra loro, e al coniuge rimane un terzo.

Se succedono coniuge, fratelli e genitori

Solo nel caso in cui il defunto non aveva figli, insieme al coniuge hanno diritto a una quota dell’eredità anche i fratelli e, se ancora in vita, i genitori. In questa situazione, al coniuge spettano comunque i due terzi dell’eredità. Quindi, se il coniuge succede insieme ai fratelli del defunto, a questi ultimi spetta un terzo dell’eredità da dividere tra loro. L’eredità si suddivide allo stesso modo se il coniuge concorre con i genitori del defunto. Pertanto i due terzi dell’eredità spettano al coniuge mentre l’ulteriore terzo spetta, in parti uguali, ai genitori del de cuius. Se invece, insieme al coniuge, sopravvivono al defunto sia genitori che fratelli, l’eredità spetta sempre per i due terzi al coniuge mentre il terzo rimanente va diviso per capi tra fratelli e genitori attribuendo comunque un quarto dell’eredità ai genitori e soltanto la quota residuale ai fratelli cui l’eredità perviene in minima parte.

Se succedono genitori e fratelli del defunto in assenza di coniuge e figlio/figli

In mancanza dei figli e del coniuge, l’eredità si devolve ai genitori e ai fratelli del defunto. La divisione si fa sempre per capi, riservando però almeno la metà dell’eredità ai genitori.

Se figli e/o fratelli sono premorti o hanno rinunziato all’eredità

Non è raro il caso in cui uno o più figli e/o fratelli del defunto siano premorti o abbiano rinunziato all’eredità. In questa situazione subentrano nei loro diritti i rispettivi discendenti, in virtù della cosiddetta rappresentazione (artt. 467 c.c. e ss.). In questo caso l’eredità si divide per stirpi, cioè si attribuiscono le quote che spetterebbero ai soggetti premorti o rinunzianti, e queste vengono a loro volta divise tra i rispettivi discendenti. Per esempio, se il defunto (celibe e senza figli) aveva due fratelli, di cui uno premorto che aveva due figli, l’eredità va per metà al fratello ancora vivente e per metà viene divisa tra i nipoti (i figli del fratello premorto), che avranno dunque un quarto ciascuno.

Se mancano parenti entro il sesto grado

In mancanza di coniuge, discendenti, ascendenti e fratelli o loro discendenti, l’intera eredità spetta ai più prossimi tra gli altri parenti entro il sesto grado. Mancando anche questi, l’eredità è devoluta allo Stato.

Di seguito si riporta la tabella sinottica che evidenzia le quote spettanti agli eredi nelle diverse situazioni che possono verificarsi alla morte di una persona.

 

SUCCESSIONE LEGITTIMA ED EREDI LEGITTIMARI (artt. 565 e ss. c.c.)
 
Eredi Quote spettanti
Solo il coniuge in assenza degli altri successibili (figli, ascendenti, fratelli e sorelle) 1/1 al coniuge
Il coniuge e un figlio 1/2 al coniuge e 1/2 al figlio
Il coniuge e due o più figli 1/3 al coniuge e 2/3 ai figli
Il coniuge ed ascendenti o fratelli e sorelle (senza figli) 2/3 al coniuge e 1/3 ad ascendenti – fratelli e sorelle
Solo il figlio (senza coniuge) 1/1 al figlio
Solo ascendenti 1/2 agli ascendenti in linea paterna, 1/2 agli ascendenti in linea materna
Solo fratelli e sorelle una quota ciascuno in parti uguali; i fratelli e le sorelle unilaterali (padre o madre diversi) conseguono però la metà della quota dei germani (stessi genitori)
Solo ascendenti e fratelli e sorelle Cfr. art. 571 c.c.
Altri parenti Cfr. art. 572 c.c.
Coniuge separato Cfr. art. 585 c.c.
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