Anatocismo bancario illegittimo anche senza delibera CICR

L’illegittimità dell’anatocismo bancario è stata confermata dalla Legge di Stabilità 2014 (co. 629, L. 147/2013), che ha ridefinito l’art. 120 del TUB (Testo unico bancario), pur in assenza dell’attesa delibera di attuazione del Cicr (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio).

Il Tribunale di Milano (sent. del 25.03.2015 e del 3.04.2015), con espresso richiamo all’esplicito divieto introdotto dalla Legge di Stabilità, ha dichiarato illegittima la pratica dell’anatocismo bancario a partire dall’1 gennaio 2014, sostenendo l’impossibilità di interpretazione contraria. Tale disposizione è diventata operativa al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Alle contestazioni delle banche i giudici hanno risposto che il CICR può esprimersi solo in ordine alle specifiche tecniche bancarie contabili, senza disporre in termini diversi dal divieto di anatocismo, che è operante a decorrere dall’1 gennaio 2014.

I giudici, riconoscendo la legittimità del reclamo contro l’anatocismo bancario avanzato dall’Associazione Movimento Consumatori, hanno disposto il divieto di dare corso a qualsiasi ulteriore forma di anatocismo degli interessi passivi con riferimento ai contratti di conto corrente già esistenti o ancora da sottoscrivere. Alle banche interessate dal provvedimento è stata imposta la pubblicazione del dispositivo dell’ordinanza sulla home page del proprio sito web. A titolo esemplificativo si riporta il comunicato riportato sul sito web di INTESA SANPAOLO S.p.A.:

Il Tribunale di Milano, con atto depositato l’1 luglio 2015, ha pronunciato un’ordinanza nei confronti di Intesa Sanpaolo i cui contenuti possono essere desunti dal dispositivo qui di seguito riportato.

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SESTA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 28522/2015 promosso da:

ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A.

(…)

Per questi motivi

1) rigetta l’eccezione di difetto di legittimazione, sollevata da parte convenuta – INTESA SANPAOLO s.p.a.;

2) in accoglimento del ricorso proposto da ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI, inibisce alla predetta parte convenuta di dare corso a qualsiasi ulteriore forma di anatocismo degli interessi passivi con riferimento ai contratti di conto corrente già in essere o che verranno in futuro stipulati con consumatori, nonché di predisporre, utilizzare e applicare clausol anatocistiche nei predetti contratti;

3) ordina alla parte convenuta di provvedere entro 15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza ad inserire sulla home page del suo sito web avviso riportante il dispositivo dell’ordinanza stessa, nonché a darne comunicazione a ciascun correntista consumatore, allegando copia del dispositivo dell’ordinanza al primo estratto conto trasmesso alla clientela secondo la periodicità e le modalità contrattualmente pattuite;

4) ordina a parte convenuta di curare entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza la pubblicazione del dispositivo dell’ordinanza stessa sui quotidiani “Il Corriere della Sera”, “la Repubblica” e “Il Sole 24 Ore”, con caratteri doppi rispetto al normale;

5) condanna parte convenuta a rimborsare in favore di parte ricorrente le spese di giudizio, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 286,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.

Si comunichi.

Milano, 30 giugno 2015

Il giudice

dott. Antonio S. Stefani
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