Anatocismo: quali rimedi.
Le banche, illegittimamente, hanno praticato, come continuano a praticare, la capitalizzazione composta degli interessi a fronte di aperture di credito in conto corrente. Tale pratica è contra legem e ciascun correntista può intraprendere un’azione per il recupero dell’indebito corrisposto.
In relazione alla pratica della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori derivanti dal contratto di apertura di credito bancario, numerose pronunce giurisprudenziali hanno escluso la sussistenza di un qualsivoglia uso normativo che giustifichi, nel settore bancario, una deroga ai limiti posti all’anatocismo dall’art. 1283 del codice civile. Gli usi e le consuetudini producono effetti giuridicamente tutelati solo quando la ripetizione costante e pubblica di un determinato comportamento avviene nella convinzione di attenersi a norme giuridiche obbligatorie.
I contratti di apertura di credito in conto corrente comunemente imposti alla clientela bancaria, benché prevedano esplicitamente la pratica anatocistica, non sono affatto condivisi o riconosciuti dai sottoscrittori come rispondenti all’ordinamento giuridico vigente ma semplicemente accettati costituendo l’unica via di accesso al credito. Nessun sottoscrittore ha mai accettato di buon grado la capitalizzazione trimestrale né è stato intimamente convinto di rispettare un dettato normativo obbligatorio nel sottoscrivere un contratto “prendere o lasciare” consistente in formulari rigidi e non negoziabili. In realtà, costretti dal bisogno, i clienti si sono piegati dinanzi alla forza contrattuale degli istituti bancari che contrariamente non avrebbero erogato il credito. Tale illecita e arrogante gestione dell’attività creditizia, assecondata da ammiccanti politiche di governo, ha alimentato un crescente contenzioso legale che ha finito per investire la Magistratura chiamata a dirimere la questione.
In linea con l’orientamento giurisprudenziale maggioritario emerso negli anni in sede di merito e di legittimità, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010, hanno affermato l’illiceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte dell’istituto bancario e hanno stabilito che il correntista possa agire per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per ottenere la ripetizione di quanto indebitamente pagato a tale titolo, entro 10 anni dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati, precisando che ciò si verifica quando i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo la funzione di reintegrare la disponibilità del fido.
Tale linea interpretativa è stata, tuttavia, sconfessata dal D.L. n. 225 del 2010, cd. “decreto mille proroghe”, convertito nella L. n. 10 del 2011, la quale, interpretando l’art. 2935 del codice civile, ai sensi del quale “la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere”, trae la conclusione per la quale, con riguardo alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, la prescrizione relativa ai diritti nascenti dalla relativa annotazione in conto inizi a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa.
Da ultimo, ben 9 diversi Giudici di merito, investiti della decisione in ordine alla statuizione di nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e conseguente condanna della banca alla restituzione dell’indebito, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale della suddetta disposizione legislativa, la cui applicabilità a proprio favore veniva invocata dagli istituti bancari resistenti. La Corte Costituzionale con sentenza n. 78 del 2 aprile 2012, ritenuta fondata la questione di legittimità costituzionale, fa sostanzialmente proprie le conclusioni raggiunte dalla citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione, ribadendo che, avuto riguardo alle modalità di funzionamento del rapporto di conto corrente, la ripetizione dell’indebito si rende configurabile soltanto all’atto della chiusura del conto ed è da questo momento che inizia a decorrere il termine prescrizionale di 10 anni.
L’anatocismo bancario ha consentito alle banche di incassare per decenni interessi debitori illegittimi.
Il recupero di interessi, commissioni, competenze, provvigioni e spese varie indebitamente addebitati non è automatico. Per conseguirne il rimborso occorre avviare una causa civile contro la banca, previo esperimento di un tentativo di mediazione e conciliazione, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 28/2010.
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