L’Erario può agire per il recupero dei debiti tributari nei confronti di uno solo dei coeredi del defunto, senza dover suddividere la propria richiesta tra tutti gli eredi ma le sue pretese devono essere limitate alla sorte capitale e ai relativi interessi. Restano escluse le sanzioni che non ricadono in capo agli eredi poiché rivestono carattere strettamente personale. A tal proposito l’art. 8 del D.lgs. n. 472/1997 prevede che “L’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi“
L’art. 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è circoscritto alle imposte dirette, mentre non ha effetto in materia di tributi indiretti per i quali invece operano le generali regole civilistiche. Ed ecco che rivive il criterio della divisione pro quota tra gli eredi per quanto concerne le imposte di registro, ipotecarie e catastali relative ad un atto di compravendita stipulato dal genitore defunto.
Riassumendo, in caso di accettazione pura e semplice, l’erede sarà tenuto ad assolvere i debiti del de cuius e, in caso di incapienza del patrimonio ereditario, dovrà attingere da proprio patrimonio, esclusivamente per assolvere la sorte capitale portata dalla cartella notificata. Le sanzioni sono intrasmissibili. Con la notifica della cartella, anche ad un solo erede, tutti verranno messi a conoscenza dei debiti tributari di cui saranno responsabili solidalmente.