Falsi dirigenti: validi gli accertamenti

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha statuito che i funzionari senza concorso sono illegittimi, ma i loro atti sono salvi posto che l’impugnazione sarebbe dovuta avvenire entro 60 giorni dalla notifica.

La Cassazione con la sentenza del 21 ottobre – 9 novembre del 2015 n. 22810 ha posto fine alla diatriba relativa agli avvisi di accertamento sottoscritti dai falsi dirigenti. Ha ritenuto validi gli accertamenti fiscali firmati dai dirigenti illegittimi dell’Agenzia delle Entrate e notificati prima della sentenza della Corte Costituzionale. Quest’ultima aveva dichiarato decaduti 767 funzionari del fisco promossi senza concorso. Tale orientamento che consentiva di contestare l’inesistenza e la nullità in ogni stato e grado del giudizio, anche d’ufficio è stato superato. Nel caso di specie, il contribuente ha sollevato per la prima volta il vizio di illegittimità in Cassazione e la Suprema Corte ha riconosciuto la tardività dell’eccezione, sostenendo che in materia tributaria, la nullità deve essere eccepita con il primo atto di ricorso non potendo essere contestata in ogni stato, e grado o rilevata d’ufficio.

La sentenza riporta testualmente: “In ordine agli avvisi di accertamento in rettifica e agli accertamenti d’ufficio, il d.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, impone sotto pena di nullità che l’atto sia sottoscritto dal “capo dell’ufficio” o “da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato“, senza richiedere che il capo dell’ufficio o il funzionario delegato abbia a rivestire anche una qualifica dirigenziale”. Prosegue affermando, “se l’atto impositivo può essere sottoscritto anche da un “altro” impiegato della carriera direttiva delegato dal capo dell’ufficio, e se tale “altro” impiegato può essere un funzionario di area direttiva non dirigenziale (appunto l’impiegato ex nono livello), per la proprietà transitiva è logico desumere che la medesima qualifica di semplice impiegato della carriera direttiva vale a identificare, in base alla stessa norma di legge, la posizione del capo dell’ufficio delegante; posizione in tal misura necessaria ma anche sufficiente ai fini specifici della validità degli atti”.

Secondo l’interpretazione della Corte anche il capo dell’ufficio, al pari del delegato, e al fine di sottoscrivere gli avvisi di accertamento, è un semplice impiegato della carriera direttiva. La sorte degli accertamenti formati anteriormente alla sentenza della Corte Costituzionale, sottoscritti da soggetti al momento rivestenti funzioni di capo dell’ufficio, oppure da funzionari della carriera direttiva appositamente delegati, e dunque da soggetti idonei ai sensi di legge, non è condizionata dalla validità o meno della qualifica dirigenziale. Gli unici atti affetti da nullità sono quelli emessi a seguito di delega impersonale, che riporti cioè solo la qualifica del delegato e non anche il suo nominativo. 

Pubblicato in Diritto Tributario e taggato , , .