Dal 22 ottobre gli accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate per imposte dirette ed IVA sono immediatamente esecutivi, non sarà quindi necessario l’invio della cartella esattoriale di Equitalia. Quest’ultima espleterà comunque l’attività di riscossione affidatale dall’Agenzia delle Entrate. L’iscrizione a ruolo sarà sostituita così da questa nuova procedura.
Esecutività dell’accertamento
L’articolo 5 del D. Lgs. 159/2015 contenente le “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 233/2015. recentemente emanato dal Governo ha cambiato i termini entro i quali Equitalia può avviare la riscossione successivamente a un avviso di accertamento esecutivo, con effetto a partire dagli avvisi emessi dal 22 ottobre 2015 in poi. Gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate non sono più esecutivi decorsi sessanta giorni dalla loro notifica, ma una volta decorso il termine per la proposizione del ricorso. Conseguentemente Equitalia da tale termine può procedere ad espropriazione forzata senza bisogno della previa notifica della cartella di pagamento.
L’accertamento esecutivo intima a pagare le somme dovute entro 60 giorni, termine entro il quale il contribuente può proporre ricorso al giudice. In caso contrario, trascorsi 30 giorni il carico tributario viene trasmesso a Equitalia per la riscossione senza bisogno di notificare la cartella esattoriale. Equitalia è tenuta a comunicare al contribuente l’avviso di presa in carico e la notifica può essere inviata anche tramite posta elettronica, non necessariamente certificata.
Pignoramento
Altra novità consiste nel pignoramento immediato di Equitalia (blocco del conto, stipendio, pensioni, ecc.) che, avvenuto il passaggio di consegne dall’Agenzia delle Entrate al Concessionario, in caso di accertamento divenuto definitivo, non prevede la sospensione di 180 giorni per l’espropriazione forzata come in precedenza.
Termini di decadenza
Non è inoltre più previsto alcun termine di decadenza per l’inizio dell’espropriazione forzata a seguito di accertamento esecutivo, al di là dei termini di prescrizione. E’ stato soppresso il termine decadenziale del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di definitività dell’accertamento entro il quale devono essere avviate le azioni esecutive. Pertanto, per il recupero coattivo il termine prescrizionale è decennale.