Rateazione Equitalia

Rateazione Equitalia

Rateazione Equitalia

La definizione agevolata prevista dal Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, ha introdotto importanti novità che consentono di ridurre sensibilmente le somme dovute ad Equitalia, nonché quelle relative ai ruoli eseguiti direttamente dai Comuni o affidati ad altri agenti della riscossione. Il provvedimento riguarda i carichi sorti nel periodo compreso tra il 2000 e il 2016 in riferimento ai quali i contribuenti potranno estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni già comminate e senza dover pagare gli interessi di mora (previsti dall’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46).

Il contribuente, entro il 31 marzo 2017 potrà richiedere la rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate di cui:

le prime tre, da corrispondere entro il 31 dicembre 2017, estingueranno il 70% del debito;

le restanti due, da corrispondere entro il 30 settembre 2018, estingueranno l’ulteriore 30% del debito.

Attenzione: sulle rate concordate saranno comunque dovuti gli interessi di dilazione a decorrere dal 1° agosto 2017 nella misura del 6% annuo (giusta previsione di cui all’articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973).

Come richiedere la rateazione Equitalia

Per aderire alla definizione agevolata, e ottenere il beneficio della rateazione, sarà necessario compilare e sottoscrivere il modulo DA1 (reperibile sul portale Equitalia) e presentarlo agli sportelli di Equitalia. In alternativa, detto modulo, debitamente compilato e sottoscritto e corredato di valido documento di identità, potrà essere inoltrato telematicamente alla Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione S.p.A. territorialmente competente utilizzando le caselle e-mail/PEC a ciò esclusivamente dedicate (riportate a pag. 4 del modulo DA1).

Equitalia esaminerà le richieste e, entro il 31 maggio 2017, comunicherà ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata l’ammontare complessivo delle somme dovute nonché, se è stata richiesta la dilazione, l’importo e la scadenza di ciascuna rata. Il contribuente che ha scelto il pagamento rateale, riceverà anche il bollettino per eseguire i pagamenti alle scadenze previste (per l’anno 2017 nei mesi di luglio, settembre e novembre e per l’anno 2018 nei mesi di aprile e settembre). I pagamenti potranno essere eseguiti presso gli sportelli bancari (anche attraverso domiciliazione bancaria), presso gli uffici postali, presso le tabaccherie che utilizzano i circuiti Sisal e Lottomatica, presso gli sportelli Equitalia, sul sito Equitalia con l’app Equiclick.

Per ogni utile approfondimento si riporta il testo vigente dell’art. 6 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193:

Art. 6  –  Definizione agevolata

1. Relativamente ai carichi ((affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016)), i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni ((comprese)) in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale ((delle somme di cui alle lettere a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all’articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Fermo restando che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell’anno 2017 e il restante 30 per cento nell’anno 2018, e’ effettuato il pagamento, per l’importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018)): a) delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; b) di quelle maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonche’ di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volonta’ di avvalersene, rendendo, entro il ((31 marzo 2017)), apposita dichiarazione, con le modalita’ e in conformita’ alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresi’ il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonche’ la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi ((Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore puo’ integrare, con le predette modalita’, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data)).

3. Entro ((il 31 maggio 2017)), l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonche’ quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse ((, attenendosi ai seguenti criteri: a) per l’anno 2017, la scadenza delle singole rate e’ fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre; b) per l’anno 2018, la scadenza delle singole rate e’ fissata nei mesi di aprile e settembre)). ((3-bis. Ai fini di cui al comma 1, l’agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili ai sensi dello stesso comma 1: a) presso i propri sportelli; b) nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale. 3-ter. Entro il 28 febbraio 2017, l’agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell’anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l’informazione di cui all’articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero notificato l’avviso di addebito di cui all’articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010)).

4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui e’ stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attivita’ di recupero e il cui pagamento non puo’ essere rateizzato ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. ((4-bis. Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la preclusione della rateizzazione di cui al comma 4, ultimo periodo, non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, erano trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero dell’avviso di accertamento di cui all’articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero dell’avviso di addebito di cui all’articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010)).

5. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione ((e, fermo restando quanto previsto dal comma 8, sono altresi’ sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione di cui al comma 1, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016)). L’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non puo’ avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche gia’ iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non puo’ altresi’ proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato gia’ emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

6. Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione puo’ essere effettuato: a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 2; b) mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione e’ tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 3, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalita’ previste dalla lettera a) del presente comma; c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

8. La facolta’ di definizione prevista dal comma 1 puo’ essere esercitata anche dai debitori che hanno gia’ pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purche’, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal l° ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso: a) ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi gia’ versati a titolo di capitale e interessi ((compresi)) nei carichi affidati, nonche’, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento; b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni ((comprese)) nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall’agente della riscossione.

9. Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali di cui al comma 8, computati con le modalita’ ivi indicate, ha gia’ integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volonta’ di aderirvi con le modalita’ previste dal comma 2.

((9-bis. Sono altresi’ compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

9-ter. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalita’ e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore)).

10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, ((lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014)), e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi ((dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015)); c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; e) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 1 DICEMBRE 2016, N. 225)); ((e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali)).

((11. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689)).

12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l’agente della riscossione e’ automaticamente discaricato dell’importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il ((30 giugno 2019)), l’elenco dei debitori che hanno esercitato la facolta’ di definizione e dei codici tributo per i quali e’ stato effettuato il versamento.

((12-bis. All’articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: “Le comunicazioni di inesigibilita’ relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle societa’ del Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole annualita’ di consegna partendo dalla piu’ recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019”)).

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, ((nonche’ in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,)) si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

((13-bis. La definizione agevolata prevista dal presente articolo puo’ riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato)).

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