RESPONSABILITA’ DEL CAF

E’ frequente il caso in cui i contribuenti si rivolgono ai CAF per la compilazione della propria dichiarazione dei redditi. Cosa accade se il CAF commette errori che comportano sanzioni a carico del dichiarante? Poiché il responsabile del Centro di Assistenza Fiscale appone il visto di conformità sulla dichiarazione se ne deduce che egli, insieme al contribuente, è solidalmente responsabile delle conseguenze. Mentre prima dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016 (legge 28/12/2015 n. 208) il CAF rispondeva solo delle eventuali sanzioni irrogate a fronte di errori nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi, l’attuale normativa prevede maggiori responsabilità come ha più dettagliatamente chiarito l’Agenzia delle Entrate con sua Circolare n. 20/E del 18 maggio 2016. Il documento specifica che il comma 957 (legge di Stabilità) prevede che: All’articolo 39, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: «di una somma pari alla sanzione irrogata » sono sostituite dalle seguenti: «di un importo pari alla sanzione irrogata e alle altre somme indicate al comma 1». Così il CAF, qualora non attenda con la dovuta competenza professionale ai suoi compiti, risponderà, in solido col contribuente, non solo delle sanzioni ma anche di una “somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente”. E’ chiaro che la responsabilità del CAF sussiste solo nei casi in cui l’errore, e quindi l’attestazione di conformità infedele, sia imputabile al Responsabile del Centro di Assistenza Fiscale mentre resterà categoricamente esclusa se derivante da condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

L’articolo 39, comma 1, a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 prevede che “In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l’inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione”.

Pubblicato in Diritto Tributario e taggato , , , , , .