Responsabilità medica

Responsabilità medica

(Riforma Gelli-Bianco Legge 24/2017)

La responsabilità medica rientra nella responsabilità civile del professionista intellettuale connotata da una particolare diligenza impiegata dal soggetto (diligenza rafforzata) derivante dal complesso di conoscenze tecnico-scientifiche del professionista stesso.

La riforma Gelli-Bianco (legge 24/2017) all’art. 1 pone in primo piano la prevenzione attraverso l’adozione del “Risk Management” delle strutture sia pubbliche che private. L’adozione di piani di prevenzione tende ad incrementare la responsabilità diretta della struttura con l’ovvia conseguenza che, se il paziente muore nell’ospedale  tale circostanza costituirà statistica negativa, pertanto, ove possibile, le strutture saranno incentivate a dimettere l’ammalato prima che ciò accada.

Il predetto art. 1 è strettamente collegato agli artt. 3 e 4 che prevedono rispettivamente l’istituzione di un “Osservatorio Nazionale” di buone pratiche sanitarie che avrà il compito di acquisire i dati regionali sui rischi ed eventi nefasti e di monitorare le pratiche per la sicurezza, la formazione e l’aggiornamento del personale nonché l’obbligo di trasparenza sulle prestazioni erogate. L’art. 5 prevede le linee guida e le raccomandazioni essenziali da seguire nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie.

Responsabilità medica – profilo penalistico

Ciò posto, l’art. 6 del testo di riforma introduce nel codice penale l’articolo 590 – sexies per i reati di lesione e omicidio colposo riconducibili alla responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria.

In ogni caso, il medico non risponde in ambito penale se la condotta imperita, imputabile a colpa grave o lieve, sia stata conforme alle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, alle buone pratiche clinico-assistenziali.

L’art. 590-sexies c.p. non trova applicazione:

  • negli ambiti non governati da linee guida;
  • nelle situazioni concrete in cui le linee guida o le buone pratiche clinico-assistenziali debbano essere radicalmente disattese;
  • nelle condotte che, pur conformi alle linee guida, non risultino disciplinate in quel contesto regolativo.

Recentemente, la quarta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza numero 28187 del 7 giugno 2017, ha affermato che per i fatti anteriori può trovare ancora applicazione, ai sensi dell’art. 2 c.p., la disposizione di cui all’abrogato art. 3, comma 1, Legge n. 189 del 2012 (Legge Balduzzi) perché più favorevole al reo rispetto all’articolo 590 – sexies del codice penale introdotto dall’articolo 6 della legge 24/2017 (riforma Gelli-Bianco).

Doppio binario della responsabilità medica

L’articolo 7 della Legge 24/2017 introduce e disciplina il c.d. “doppio binario” di responsabilità:

  1. a) La responsabilità contrattuale a carico delle strutture sanitarie (pubbliche e private), scaturente dal rapporto di spedalità tra l’ospedale e il paziente e per effetto del quale esse rispondono, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cc. delle condotte dolose e/o colpose dei propri operatori esercenti la professione sanitaria;
  2. b) la responsabilità extracontrattuale (ex articolo 2043 del codice civile) per l’esercente la professione sanitaria (salvo che non abbia concluso un’obbligazione contrattuale con il paziente) che svolge la propria attività nell’ambito di una struttura sanitaria (pubblica o privata, ovvero, in rapporto convenzionale con il servizio sanitario nazionale).

Si noti che la tipizzazione della responsabilità extracontrattuale in capo al medico non esclude lo schema normativo dell’articolo 1218 c.c.. Infatti, l’articolo 7 della legge 24/2017 afferma l’applicazione dell’art. 2043 c.c. salvo che il medico abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

Responsabilità medica – orientamenti dottrinali

Sulla volontà legislativa dettata dall’articolo 7, Legge 24/2017, la dottrina ha sviluppato tre orientamenti:

  1. Il primo ha ritenuto applicabile la responsabilità ex articolo 1218 c.c. solamente in presenza di un’obbligazione contrattuale;
  2. Il secondo ha attribuito al legislatore l’intenzione di il voler collocare l’ars medica nell’ambito delle attività pericolose ai sensi dell’articolo 2050 c.c. per cui il sanitario risponderebbe anche ai sensi dell’articolo 2051 c.c. per le cose in custodia. Questa tesi, però, non è convincente poiché sul piano probatorio risulterebbe assai difficoltoso imputare la responsabilità del professionista nell’ambito della violazione delle linee guida;
  3. Il terzo orientamento, attualmente più accreditato, ha valutato il doppio binario di responsabilità introdotto dall’art. 7, Legge 24/2017 come il voler ripristinare il principio dell’art. 2043 c.c. e, di conseguenza, un’inversione della regola di vicinanza della prova a favore del medico.

Responsabilità medica – risarcimento del danno

Il risarcimento del danno imputabile alla responsabilità medica assume essenzialmente carattere sanzionatorio posto che l’obbligo di restituzione, di cui al primo comma dell’art. 185, c.p. (con espresso riferimento all’art. 2059 c.c.), che nel caso specifico comporta a carico dell’autore del reato quello della restitutio in integrum, nella gran parte dei casi non è realizzabile.

Presupposto per il risarcimento del danno da responsabilità medica è la colpa dell’esercente la professione sanitaria che, come si ricava dall’art. 43 c.p. è causata da negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero dall’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Sotto il profilo civilistico il concetto di colpa parte dall’analisi dell’articolo 2043 c.c. per poi terminare con la disamina dell’articolo 1176 c.c., ove si opera una distinzione tra colpa generica (primo comma dell’articolo 1176 c.c., diligenza media del buon padre di famiglia) e colpa specifica (secondo comma dell’articolo 1176 c.c., diligenza professionale). La colpa, quindi, è sì una devianza delle regole di condotta, ma in campo professionale rappresenta anche la violazione delle legis artis. Tale violazione può accertarsi in concreto dalla lettura del secondo comma dell’articolo 1176 c.c..

Responsabilità medica – la diligenza richiesta nell’esercizio dell’attività sanitaria

Sulla diligenza richiesta dall’attività esercitata si è già espressa la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza numero 20216 del 16 novembre 2012 (confermando la precedente sentenza numero 16023/2002), ribadendo che il professionista medio, di cui all’art. 1176 c.c., secondo comma, non è il professionista mediocre, ma è il professionista bravo.

Tale visione giuridica eleva la soglia minima di diligenza richiesta nell’obbligazione reinterpretando il concetto di diligenza professionale. Pertanto, la valutazione della colpa si desume dal raffronto della condotta del professionista con quella generalmente assunta dal professionista medio, che osserva le regole del codice deontologico con la logica deduzione che solo il rispetto delle legis artis evita la responsabilità del medico.

Responsabilità medica – la prescrizione

In ordine ai termini di prescrizione, nell’ambito della responsabilità del sanitario, non opererà più la previsione di cui all’articolo 2946 c.c. (prescrizione ordinaria), bensì il dettato normativo di cui all’art. 2947 c.c., primo comma (prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, ex articolo 2043 del codice civile) che limita nel termine quinquennale il diritto all’azione.

Responsabilità medica – la procedura di rito

L’art. 8 della Legge 24/2017 introduce la possibilità di introitare il giudizio con ricorso ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c. (consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite) in alternativa al procedimento di mediazione (decreto legislativo 28/2010) cui, in caso di mancata conciliazione, può seguire il giudizio di cognizione con atto di citazione ex art. 163 c.p.c.

Se la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite non si conclude entro sei mesi, al fine di salvare gli effetti della domanda sarà necessario esperire il ricorso ex art. 702 – bis c.p.c. (rito sommario di cognizione) entro il termine perentorio di novanta giorni fissato dal giudice.

Responsabilità medica – assicurazione e rivalsa

Quando si esercita l’azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice della struttura sanitaria è opportuno convenire in giudizio anche il medico, in qualità di litisconsorte necessario, il quale sarà chiamato a rispondere ai sensi dell’art. 2043 c.c.

L’art. 9 della legge 24/2017 prevede che la struttura sanitaria possa esercitare l’azione di rivalsa nei confronti del medico, in caso di dolo o colpa grave.

Responsabilità medica – conclusioni

Da quanto esposto si deduce che l’attuale quadro normativo conduce al superamento del modello classico della responsabilità civile professionale per aver introdotto l’inasprimento dello standard di diligenza richiesto, la tipizzazione della responsabilità extracontrattuale e l’alleggerimento dei parametri di riscontro del nesso causale.

 

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