tenore di vita si conserva durante la separazione

La Corte di Cassazione ha confermato la conservazione del tenore di vita durante la separazione e, in particolare, con ordinanza n. 9294/2018, confermava la misura dell’assegno di mantenimento in € 1.000,00 a carico del marito in favore della moglie al fine di non generare disparità reddituale tra i due coniugi.

Pertanto giustificava un assegno di mantenimento elevato in proporzione all’elevata capacità reddituale del marito, commercialista con esperienza ventennale, a fronte dell’attività precaria della moglie.

L’assegno riveste in tal caso natura integrativa rispetto ai redditi percepiti dalla moglie. A nulla sono valse le eccezioni sollevate anche nel precedente grado di appello dal marito con le quali evidenziava la recente contrazione dei propri redditi, gli oneri sullo stesso gravanti per il mantenimento di un altro figlio e la circostanza che la moglie fosse assegnataria della casa familiare e potesse permettersi anche la domestica con il suo reddito da lavoro dipendente.

Già la corte territoriale evidenziava che durante la separazione non vengono meno gli obblighi di assistenza materiale e, valutate le capacità reddituali di entrambi, laddove uno dei due si trovi in una posizione peggiore rispetto all’altro, ha comunque il diritto di mantenere un tenore di vita che deve essere correlato alle possibilità economiche di entrambi (cfr. Cass. n. 9915 del 2007; n. 12196 del 2017).

Contrariamente al divorzio, il vincolo coniugale permane ed è opportuno accertare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e verificare se i mezzi di cui ciascun coniuge dispone gli consentano di conservarlo indipendentemente dall’assegno. In caso contrario verrà disposto un assegno di mantenimento ad integrazione, determinato sulla base dei redditi di entrambi e sulla loro comparazione.

La Cassazione ha concluso che la Corte d’Appello aveva già correttamente ricostruito le situazioni patrimoniali e reddituali di entrambi nel rispetto di quanto sancito dall’art. 156, co. 2, del codice civile, rilevando la notevole capacità reddituale del marito derivante non solo da quanto fiscalmente dichiarato, ma anche dalla sua specializzazione, dall’anzianità di servizio e dal fatto che prestasse il suo servizio in favore di un’importante società. Ne conseguiva dunque l’esigenza di riconoscere un congruo assegno di mantenimento in favore del coniuge più debole idoneo a soddisfare le esigenze sempre in relazione al tenore di vita (Cass. n. 13592/2006; n. 25618/2007).

Nonostante la donna fosse assegnataria della casa familiare, è stata comunque rilevata la differenza reddituale posto che la stessa veniva qualificata lavoratrice precaria. Anche la circostanza addotta dal marito relativa all’aiuto domestico cui la moglie ricorreva, è stata ritenuta inidonea e insufficiente a riconoscere una diminuzione dell’assegno di mantenimento atteso che i Giudici ritenevano che i redditi della moglie erano già integrati da quelli del marito e, per ciò solo, la stessa poteva permettersi la donna delle pulizie.

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