Usura bancaria

In tema di usura bancaria, al fine di accertare la violazione del “tasso soglia” nei contratti di mutuo, è di fondamentale importanza stabilire se gli interessi moratori siano da sommare agli interessi corrispettivi. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza emessa dalla Sesta Sezione Civile il 4 ottobre 2017, n. 23192, ha inteso imprimere un indirizzo univoco all’orientamento sinora ondivago dei giudici di merito. Nel caso specifico, un istituto di credito aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare del proprio credito, costituito da capitale ed interessi relativi ad un contratto di mutuo. Il Giudice delegato, ammetteva la sola sorte capitale “non potendo essere riconosciuti gli interessi moratori: come emerso dalla CTU, al momento della pattuizione il tasso degli interessi moratori era superiore al tasso soglia, vertendosi, così, in ipotesi di usura originaria (e non in quella di usura sopravvenuta come dedotto dalla banca) e, conseguentemente, ai sensi dell’art. 1815 c.c., la pattuizione del tasso di mora era considerata nulla e nessun interesse spettava”. La Banca, rigettata la sua opposizione dal Tribunale di Matera che confermava la decisione del Giudice delegato, ricorreva per Cassazione deducendo “violazione e falsa applicazione dell’art. 1815 c.c. e della legge n. 108/1996, in quanto il Tribunale ha erroneamente rilevato che, al fine del superamento del tasso soglia, si deve valutare l’eventuale usurarietà del tasso di mora e posto che, nel caso di affermata nullità degli interessi usurari moratori, detta nullità, non potrebbe colpire gli interessi corrispettivi i quali non superino il tasso soglia”. La Cassazione, ritenute infondate le ragioni della ricorrente, ha respinto il ricorso ribadendo che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l’usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore”.

La chiave interpretativa cui è pervenuta la S.C. è sorretta da altre due importanti pronunce richiamate nell’ordinanza:

Cass., n. 5324/2003 secondo la quale “in tema di contratto di mutuo, l’art. 1 legge n. 108/1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori”;

Cass., n. 5598/2017 che aveva cassato la decisione del Tribunale che, in sede di opposizione allo stato al passivo e con riferimento al credito insinuato da una banca, aveva escluso la possibilità di ritenere usurari gli interessi relativi a due contratti di mutuo in ragione della non cumulabilità degli interessi corrispettivi e di quelli moratori.

Statuito che l’usurarietà riguarda sia gli interessi moratori che gli interessi corrispettivi, ammettendone la sommatoria, e che detti interessi rilevano nel momento della loro pattuizione indipendentemente dalla corresponsione in concreto, è opportuno verificare che gli interessi convenuti all’atto della sottoscrizione del contratto di mutuo, intesi quale sommatoria degli interessi corrispettivi, degli eventuali interessi di mora e di altri oneri a qualunque titolo concordati (imposte e tasse escluse), non siano superiori al “tasso soglia”. La violazione di tale parametro nelle sole clausole contrattuali, anche se non realizzata in concreto, determina, ex art. 1815 c.c., la nullità della pattuizione e nessun interesse è dovuto (siano interessi corrispettivi che interessi moratori). Ove, anche con l’ausilio di una perizia econometrica, si rilevasse che un contratto di mutuo è inficiato dal vizio di usura, il mutuatario potrebbe richiedere al creditore di rimodulare il piano di ammortamento prevedendo la sola corresponsione delle quote capitale. Nel caso in cui, a causa dell’avanzato stato di ammortamento, fosse stata già rimborsata l’intera sorte capitale si potrebbe richiedere l’interruzione del pagamento delle rate residue e la ripetizione della somma corrisposta in eccedenza rispetto al capitale mutuato.

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