CANONE RAI

Il canone RAI, o meglio la tassa di possesso dell’apparecchio televisivo, come disposto dalla Legge di Stabilità 2016, sarà addebitato sulla bolletta dell’energia elettrica (ENEL, ENI, etc.) per un importo pari ad € 100,00 per le sole utenze residenziali. Così chi possiede due o più immobili dovrà pagare il canone RAI solo sulla casa ove ha la residenza anagrafica. Analogamente, il canone RAI sarà da pagare solo una volta nel caso in cui relativo abbonamento sia intestato al marito mentre l’utenza dell’energia elettrica risulti intestata alla moglie perché il versamento copre l’intero nucleo familiare. Chi non possiede il televisore, considerato che la legge ne presume il possesso, dovrà inviare un’autocertificazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, all’Agenzia delle Entrate di Torino, a mezzo raccomandata a.r., con cui dichiara che l’immobile è privo di apparecchi televisivi e che il canone RAI non è dovuto.

Il canone RAI non è dovuto per il possesso di computer, tablet e cellulari.

Di seguito esaminiamo le casistiche configurate dalle emanande disposizioni della Legge di Stabilità 2016.

Nel caso in cui il soggetto residente abbia intestato l’utenza dell’energia elettrica a un terzo (non residente), la bolletta non riporterà l’addebito del canone RAI. In questo caso il versamento andrà eseguito con il bollettino postale configurandosi, in caso di omissione, l’ipotesi di evasione fiscale.

E’ frequente il caso in cui il locatore di un appartamento ammobiliato corredato di televisore sia anche intestatario dell’utenza di energia elettrica. Egli, pur essendo il proprietario dell’apparecchio televisivo e il titolare dell’utenza, non è tenuto al versamento del canone RAI (che assolve invece relativamente alla sua residenza anagrafica). L’inquilino, che non potrà pagare il canone RAI attraverso la bolletta della luce perché intestata al proprietario, dovrà eseguire il versamento a mezzo bollettino postale. Ove, per disguido, il fornitore addebitasse il canone RAI al proprietario dell’immobile locato, questi potrà avanzare richiesta di sgravio esibendo il certificato di residenza, il contratto di affitto e, se dovuto, la ricevuta del canone RAI relativo alla sua abitazione principale.

 Gli studenti universitari che condividono un appartamento in cui è presente almeno un apparecchio televisivo sono tenuti individualmente alla corresponsione dell’intero canone RAI. Ciò perché essi ne usufruiscono cumulativamente in quanto conviventi ma senza far parte del medesimo nucleo familiare. Infatti, presupposto impositivo è il possesso e non la titolarità dell’apparecchio televisivo che, in taluni casi, potrebbe addirittura appartenere a un terzo (ad es. il locatore). La modalità di pagamento da utilizzare sarà quella del bollettino postale salvo che uno degli studenti non sia intestatario dell’utenza dell’energia elettrica e utilizzi questo canale per assolvere il canone RAI.

Le bollette della luce relative alle utenze condominiali, non rivestendo carattere residenziale, non riporteranno l’addebito del canone RAI. Può verificarsi, però, il caso in cui un vano condominiale (ad esempio la sala riunioni o la guardiola del portiere) sia dotato di apparecchio televisivo. In questo caso il versamento del canone RAI andrà eseguito con il classico bollettino postale.

Qualora il canone RAI, già assolto a mezzo bollettino postale, dovesse essere nuovamente addebitato in bolletta, si potrà ometterne il pagamento trasmettendo idonea documentazione probatoria alla società elettrica e per conoscenza all’Agenzia delle Entrate di Torino.

E’ prevista l’esenzione dal pagamento del canone RAI per gli over 75 che non posseggono reddito ISEE relativo al nucleo familiare superiore ad € 6713,98 (articolo 1, comma 132, della legge 244/2007 e Circolare 20/09/2010 n. 46 dell’Agenzia delle Entrate)  e che non siano conviventi con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio. Per beneficiare dell’agevolazione bisognerà produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, reperibile in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle Entrate e in formato cartaceo presso gli uffici locali o territoriali della stessa presso gli sportelli delle sedi regionali della RAI. La richiesta di esonero va presentata solo il primo anno e , sussistendone  i requisiti, la sua validità si protrarrà nelle annualità successive. La domanda si può presentare agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate o spedire con raccomandata, in plico senza busta, all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino 1 – Sportello S.A.T. – C.P. 22 – 10121 Torino (TO), allegando copia del documento di identità del sottoscrittore.

Chi avesse pagato il canone RAI pur ricorrendone le condizioni di esenzione può avanzare domanda di rimborso presentando il “Modello per la richiesta di rimborso del canone RAI” unitamente alla “Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni ai fini dell’esenzione del pagamento del canone RAI” presso un ufficio locale o un ufficio territoriale ove già istituito dell’Agenzia delle Entrate. Gli indirizzi degli uffici locali sono consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it. In alternativa, detta documentazione potrà essere spedita  spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo: AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO TORINO 1 S.A.T. – SPORTELLO ABBONAMENTI TV – 10121 – TORINO. Ai sensi dell’articolo 38, terzo comma, del DPR n. 445 del 2000, alla dichiarazione sostitutiva va allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.

Sono esonerati dal pagamento del canone RAI i militari delle Forze Armate Italiane, gli stranieri  appartenenti alle Forze NATO, gli agenti diplomatici e consolari, i rivenditori e riparatori TV e tutti coloro che non posseggono un apparecchio televisivo.

Chi volesse svincolarsi dall’obbligo del pagamento del canone RAI potrà richiedere il suggellamento degli apparecchi televisivi detenuti inoltrando la disdetta all’Agenzia delle Entrate di Torino a mezzo raccomandata a.r.. Altre cause di disdetta sono la cessione o l’alienazione (furto, incendio, distruzione, rottamazione, etc.) di tutti gli apparecchi televisivi detenuti (art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246). In presenza di pregresso suggellamento, se il canone RAI dovesse essere comunque addebitato in bolletta, si potrà contestare la pretesa esibendo la relativa documentazione.

Ove il destinatario della bolletta non versi l’importo relativo al canone RAI, i fornitori di energia elettrica non potranno sospendere il servizio di erogazione ma dovranno segnalare l’omissione all’Agenzia delle Entrate che curerà l’accertamento e, ove necessario, il recupero del canone Rai evaso e l’irrogazione delle relative sanzioni.

Il diritto all’esazione del canone RAI si prescrive entro dieci anni. Il termine decorre dalla fine del mese di gennaio dell’anno in cui va corrisposto il canone.

Per ulteriori quesiti consulta le F.A.Q. sul sito www.abbonamenti.rai.it.

Pubblicato in Aggiornamenti, Diritto Tributario e taggato , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .