L’omesso versamento dei tributi per causa di forza maggiore non è punibile. Il contribuente, temporaneamente impedito ad assolvere gli obblighi contributivi, non può essere sanzionato qualora gli inadempimenti siano diretta conseguenza di eventi esterni a lui non imputabili. A titolo esemplificativo si richiama la sentenza n. 526/34/2015 della Commissione tributaria regionale del Piemonte chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di una sanzione irrogata dall’Agenzia delle Dogane a una società per il ritardato pagamento delle rate di acconto delle accise 2008/2009 e per l’inesatta compilazione della dichiarazione di consumo. La CTR ha confermato l’annullamento della sanzione, già deciso dal giudice di primo grado che aveva riconosciuto la non punibilità per causa di forza maggiore ex art. 6, comma 5 D.L. n. 472/97, posto che la società ne aveva dimostrato la sussistenza. Infatti, la temporanea assenza di liquidità che ha comportato il ritardato pagamento scaturiva dalla morosità dei clienti e non da colpa o dolo del contribuente.
Quindi, l’omesso versamento, il ritardato pagamento e ogni altra irregolarità e/o omissione non sono sanzionabili se imputabili a causa di forza maggiore. E’ chiaro che in giudizio sarà onere del ricorrente provarne la sussistenza.