Generalmente in fase di separazione i figli sono collocati presso la madre. Non è raro che il genitore collocatario impedisca gli incontri padre/figli. Persistere in questa condotta di ripicca, cercando di mettere in cattiva luce il padre, e contribuire ad allontanare i bambini dal genitore non collocatario, potrebbe comportare gravi sanzioni per la madre (o per il padre qualora fosse il genitore collocatario). Ciascun genitore, nel rispetto del principio della bigenitorialità, dovrebbe adoperarsi affinché i figli conservino un rapporto sereno sia con la madre che con il padre.
Quali le soluzioni per il padre di fronte al grave illecito commesso dal coniuge?
Sia il Tribunale di Roma che il Tribunale di Milano hanno stabilito che il genitore che commette il grave illecito può incorrere in una serie di sanzioni. I Giudici, a seguito di ricorso presentato dal padre, accertati gli atteggiamenti ostativi potrebbero:
ammonire il genitore inadempiente;
disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Inoltre, «quale ulteriore “sanzione punitiva”» che possa fungere da deterrente a tali comportamenti, il Tribunale dispone, le cosiddette misure di coercizione indiretta. la madre sarebbe condannata a corrispondere al padre una somma per ogni volta in cui questa violi gli obblighi imposti dal giudice.
E’ opportuno ricordare che sui genitori non grava solo il dovere negativo di astenersi dal porre in essere comportamenti che contribuiscano ad allontanare i figli dall’altro genitore ma anche un dovere positivo consistente, in caso di rifiuto o indifferenza del figlio verso l’altro genitore, nell’attivarsi a spingere il figlio a frequentare il genitore non collocatario.
In caso di grave resistenza dell’altro, il risarcimento del danno in favore del genitore allontanato viene determinato in via equitativa ossia – in assenza di quantificazioni precise del danno – secondo quanto al giudice appare giusto;
Il genitore che persiste nell’illecito rischia la perdita dell’affidamento che sarà trasformato da condiviso in esclusivo.