Per una coppia è possibile formalizzare la propria convivenza di fatto ai sensi della la L. n. 76/2016 che non solo ha istituito le unioni civili per le coppie omosessuali ma ha anche provveduto a regolamentare le convivenze di fatto.
La coppia di fatto per conferire efficacia giuridica al proprio rapporto non ha la necessità di sposarsi o di concludere un’unione civile.
I presupposti per instaurare e formalizzare una convivenza di fatto sono i seguenti:
- Maggiore età;
- Sussistenza di reciproca assistenza morale e materiale;
- Assenza di legami di parentela, affinità o adozione, assenza di rapporto di matrimonio o unione civile;
E’ importante che nessuno dei conviventi sia sposato. Ne consegue che se il convivente è solo separato non potrà formalizzare la convivenza di fatto. Sarà necessario, dunque, che intervenga il divorzio dal precedente partner per ufficializzare la convivenza di fatto con altro soggetto.
La formalizzazione del legame avviene con apposita dichiarazione da consegnare personalmente o da inoltrare via fax o telematicamente all’anagrafe del Comune di residenza. Da questo momento, numerosi sono i diritti riconosciuti alla coppia di fatto:
Infatti i conviventi di fatto godono degli stessi diritti spettanti ai coniugi nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario; in caso di malattia o ricovero hanno libero accesso alle informazioni personali, reciproco diritto di visita e di assistenza. In caso di malattia o morte, uno dei due conviventi può deputare l’altro come rappresentante, a poteri pieni o limitati, per le decisioni rispettivamente in materia di salute o in materia di donazioni di organi, disposizioni del proprio corpo o di celebrazioni funerarie.
Altri diritti di natura patrimoniale riguardano la casa di comune convivenza, le graduatorie per l’assegnazione di case popolari, il lavoro nell’impresa del convivente, la possibilità di essere nominato amministratore di sostegno, tutore o curatore e il riconoscimento del risarcimento del danno in caso di decesso del convivente conseguente a fatto illecito di un terzo.
Nel caso in cui i conviventi di fatto vogliano ampliare i loro diritti, possono disciplinare anche altri aspetti del loro rapporto con la stipula di un contratto di convivenza in cui andranno a regolamentare più dettagliatamente questioni non previste dalla legge. Il contratto dovrà essere redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Con tale documento è possibile fissare la residenza comune, le modalità e la misura con cui ogni convivente dovrà contribuire alla vita in comune e il regime patrimoniale. La regola generale della convivenza di fatto, contrariamente al matrimonio, è rappresentata dal regime di separazione dei beni che potrà essere derogato in favore di quello di comunione nel contratto di convivenza.
Come tutti i contratti, anche quello di convivenza può essere risolto. La risoluzione interviene per accordo delle parti o per recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi matrimonio di uno dei conviventi con altra persona, morte di uno dei contraenti.
La convivenza di fatto non consente di ottenere diritti successori e questi ultimi non potranno neanche essere previsti in un contratto di convivenza. L’unica soluzione è quella del testamento con cui il convivente può nominare erede il proprio compagno rispettando le quote di legittima spettanti agli altri parenti.