OFFESA E DIFFAMAZIONE SU FACEBOOK


L’offesa postata su Facebook ha richiamato di recente l’attenzione della Magistratura. Il Tribunale di Roma si è occupato per la prima volta di manifestazioni di pensiero in rete con una pronuncia innovativa e opposta agli orientamenti maggioritari.

Il procedimento è stato incardinato da un imprenditore inadempiente che chiedeva al Giudice di ordinare la rimozione di contenuti postati sui Social Network, tra cui anche Facebook, ove veniva evidenziata dal creditore la situazione di insolvenza dell’attore per mancato pagamento di alcune fatture. Il debitore lamentava che le notizie divulgate a suo carico fossero diffamatorie ed offensive della propria reputazione commerciale.

Il Tribunale ha sostenuto che le frasi postate “costituiscono espressione del diritto di libera manifestazione del pensiero, sancito dall’art. 21 della Costituzione, rappresentando – la divulgazione di uno scritto via internet – estrinsecazione del legittimo diritto di cronaca e critica”. Condannava l’istante al pagamento delle spese legali.imgres

A sostegno il Giudice argomentava e concludeva che la divulgazione di notizie o commenti assertivamente lesivi dell’onore e della reputazione di terzi “possano considerarsi lecito esercizio del diritto di cronaca / critica” in presenza di tre condizioni: verità dei fatti esposti; interesse pubblico alla conoscenza del fatto; correttezza formale dell’esposizione (cioè le opinioni espresse non devono indulgere in accostamenti suggestivi e in espressioni inutilmente offensive e volgari).

Poiché la giurisprudenza non è sempre unanime, è opportuno menzionare anche la sentenza del 31 ottobre 2013 con cui  la Corte di appello di Genova ha confermato la pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale. In primo grado l’imputato era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di diffamazione. Nell’imputazione era stato ascritto il fatto di aver pubblicato sul sito You Tube “Facce da schiaffi” un contributo nei confronti della parte offesa del seguente tenore “anzi lo dedico a quel figlio di una bagascia che non mi ha pagato una fattura, tale … brutto sacco di merda”, così offendendo la reputazione del destinatario. Orbene, è evidente che rispetto alla questione decisa dal Tribunale Civile di Roma, nella sentenza della Corte d’Appello di Genova elemento distintivo sono le frasi volgari e ingiuriose rivolte alla parte offesa che integravano la notizia pura e semplice.

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