Polizze impignorabili

L’art. 1923, I° comma, c.c. riconosce specifica tutela alle polizze assicurative disponendo che: ”le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare”. Tuttavia, in diverse occasioni le somme dovute dall’assicuratore al beneficiario o al contraente a fronte di polizze assicurative sono state oggetto di azione esecutiva o cautelare. Può, pertanto dedursi che la tutela riservata dal legislatore ai contratti de quibus non sia assoluta: autorevoli pronunce della Cassazione hanno infranto tale particolare guarentigia rendendo aggredibili le somme dovute dall’assicuratore in presenza di elementi idonei a giustificare la mancata applicazione dell’art. 1923, I°comma, c.c.

Uno dei limiti alla funzione dell’art. 1923, secondo cui le polizze assicurative non sono assoggettabili alle azioni cautelari o esecutive dei creditori del beneficiario o del contraente è costituito dalla finalità del contratto. Infatti, le polizze assicurative possono essere improntate sia a finalità previdenziali quanto ad esigenze di ordine finanziario integrando finanche l’intento speculativo ma il beneficio dell’impignorabilità e dell’insequestrabilità è ammissibile solo per le prime. Tutti i contratti orientati a realizzare scopi di natura prettamente finanziaria o speculativa (ad es. polizze index linked, united linked, …) non godono della speciale tutela ex art. 1923 c.c. Ma vi è di più. La Cassazione già nel 2008 ha statuito che “le somme derivanti dal riscatto di una polizza assicurativa sulla vita sono assoggettabili a sequestro conservativo se, avuto riguardo alle concrete pattuizioni contrattuali, alla stessa debbano riconoscersi natura e finalità non previdenziali, ma di strumento finanziario” (SS. UU. Civ. 31.03.2008, n, 8271). Pertanto, anche le polizze vita aventi finalità previdenziale, qualora riscattate, e quindi private della loro funzione preminente, possono essere pignorate o sequestrate.

L’altro elemento inibente gli effetti dell’art. 1923, I° comma, c.c. è rappresentato dalla responsabilità penale posto che il divieto di sottoporre ad azione esecutiva e cautelare le polizze vita attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale. Tanto ha statuito la Cassazione, con sentenza del 13 marzo 2017, n. 11945 legittimando il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 12 – bis D. Lgs. 74/2000 anche in caso di contratto di assicurazione sulla vita a favore di un terzo.

 

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