Revocatoria semplificata ex art. 2929 bis c.c.

Il D.L. 83/2015 ha introdotto una modifica di sostanziale rilievo al codice civile, ove, dopo l’art. 2929 è stata inserita la Sezione I-bis denominata “Dell’espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilita’ o di alienazioni a titolo gratuito”. L’art. 2929-bis c.c. introduce una tutela rafforzata per il creditore in caso di pignoramento, grazie alla revocatoria semplificata. In sostanza, il creditore ove si ritenga pregiudicato da un vincolo di indisponibilita’ o di alienazione (fondo patrimoniale, trust, donazione …), che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può avviare l’esecuzione forzata indipendentemente dall’ottenimento di una sentenza dichiarativa d’inefficacia del trasferimento (revocatoria). Così, i vincoli di indisponibilità o le alienazioni, a titolo gratuito, si presumono stipulati in frode al creditore, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa del debitore e dell’eventuale terzo cessionario. Infatti, questi ultimi, non sono ammessi alla causa ordinaria ma solo all’opposizione all’esecuzione limitatamente alla contestazione dell’esistenza del pregiudizio e la conoscenza di esso in capo al debitore. Il pignoramento per essere opponibile al debitore deve essere trascritto, a cura del creditore, entro un anno dalla data di trascrizione dell’atto di trasferimento o di costituzione del vincolo da parte del debitore. Ciò comporta la temporanea inefficacia degli atti di cessione, di donazione, ovvero di costituzione di fondo patrimoniale, trust e vincoli in genere, compiuti a titolo gratuito, che sono da ritenersi “sospesi” sino al termine dell’anno dalla loro trascrizione. Il creditore che non abbia agito nel termine previsto (un anno dalla trascrizione dell’atto ritenuto pregiudizievole) potrà  comunque esperire l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. con notevole dilatazione dei tempi dell’esecuzione.

Pubblicato in Diritto Civile, Procedure Esecutive.